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Approvato con deliberazioni C.C. N. 71 del 12.6.1991 e N. 87 del 24.9.91
Adeguato e modificato, con deliberazioni C.C. N. 11 del 14.3.1995,
N. 41 del 3.7.1995, N. 71 del 18.9.98 e N. 13 del 28.3.2000, alla luce
delle innovazioni introdotte con:
- La Legge 15 Maggio 1997, N. 127
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 80
- La legge 16 Giugno 1998, N. 191
- La Legge 3 Agosto1999, N. 265
TITOLO I
PRINCIPI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Fini, attribuzioni
Il Comune di Siliqua è Ente Autonomo Territoriale di Governo e di
Amministrazione, interprete di tutti gli interessi della comunità
presente sul suo territorio. Con riferimento agli interessi di cui non
ha la disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e
rappresentanza nei confronti degli Organi degli altri livelli di Governo
e di Amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di
provvedere alla soddisfazione degli stessi. Con riferimento agli
interessi di cui ha disponibilità, in conformità ai principi
individuati con la Legge Generale della Repubblica, il Comune svolge
funzioni politiche, normative, di governo e amministrative.
Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
Il Comune di Siliqua comprende la parte del suolo nazionale
delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con
Legge Regionale ai sensi dell'art. 113 della Costituzione previa
audizione della popolazione del Comune. Il Comune ha un proprio
gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55 dell'11/10/1969. Il regolamento disciplina l'uso dello
stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le
relative modalità.
Art. 3 Funzioni
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad
esso con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di
sussidiarietà. In particolare il Comune svolge le funzioni attinenti:
a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e
culturale della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività
economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si
svolgono.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della
programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed
associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e
privati attuando il più ampio decentramento dei servizi, anche
avvalendosi delle attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
b) coopera con gli altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto
stabilito con legge regionale;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di
competenza, alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri enti locali secondo la normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge
regionale nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti
della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale.
Art. 4 Funzioni proprie e funzioni delegate
Oltre le funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la
legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità
resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con
lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate,
è disciplinato dal Regolamento Comunale; comunque, per l'effettivo
esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al
finanziamento delle stesse.
CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 5 Tutele della salute
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il
diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con
particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza
dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e
della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio
di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori,
agli inabili ed invalidi e a tutte le fasce di emarginazione. Il Comune
favorisce il volontariato nelle sue varie forme e si impegna a mettere a
disposizione proprie strutture e fondi per consentirne lo sviluppo.
Art. 6 Diritto all'Istruzione e Informazione
Il Comune promuove il diritto all'istruzione e attua iniziative per
prevenire il disagio scolastico e per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il godimento dello stesso.
Il Comune riconosce alla vita culturale valore irrinunciabile. Esso
provvede a garantire la valorizzazione della cultura attraverso il
servizio pubblico di Biblioteca, quale servizio indispensabile per:
a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni
attuando il principio della trasparenze del proprio operato;
b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero
dell'uomo;
c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il
patrimonio culturale della Comunità.
Art. 7 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere
l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e
per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico,
acustico e delle acque. Promuove l'istituzione di aree protette anche in
collaborazione con altri Enti.
Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, e archeologico
garantendone il godimento da parte della collettività, nei limiti della
salvaguardia dello stesso.
Art. 8 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle
sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia
e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce
l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e
sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed associazioni, ai sensi
dell'art.7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. I modi di
utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati
dal Regolamento che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti,
organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne
sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere
sociale, perseguite dagli Enti.
Art. 9 Assetto ed utilizzazione del territorio
Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel
quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle
infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e
commerciali. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale
pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione. Predispone la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo
le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai
fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con
particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al
verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco esercita il controllo e
la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con
gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Art. 10 Sviluppo economico
Il Comune promuove lo sviluppo dell'agricoltura favorendo le
innovazioni e l'associazionismo tra gli operatori.
Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo
a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne
favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
Sviluppa le attività turistiche, promuovendo ordinata espansione delle
attrezzature e dei servizi.
Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione.
Art. 11 Programmazione economico-sociale e territoriale
In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed o
della L. 8/06/1990, n. 142 il Comune, realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e
programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire,
per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni
sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 12 Partecipazione, decentramento, cooperazione
Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed
amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della
Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Riconosce
che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi,
sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine,
l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri,
convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli
organi di comunicazione di massa. Il Comune, per favorire un efficiente
esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di Cagliari.
Art. 13 I Servizi (ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)
Il Comune , per la gestione dei servizi, può disporre:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati
alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi
rilevanza imprenditoriale.
f) la costituzione di S.p.A. o S.r.l. con soci privati, anche a capitale
pubblico minoritario.
Art. 14 Principi
Il Comune promuove e sostiene iniziative per affermare e diffondere i
principi della pace, della solidarietà e della difesa dei diritti
umani, e a tali principi uniforma le proprie azioni.
Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, al fine
di promuovere le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale e garantire situazioni di eguaglianza e
parità senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione
politica, condizione personale e sociale.
TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Art. 15 Gli Organi di Governo
Gli Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco con
i compiti e le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 16 Presidenza
Il Consiglio Comunale, che dura in carica cinque anni è convocato e
presieduto dal Sindaco, nella sua prima adunanza e nelle successive. In
caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e
presieduto dal Vice Sindaco. Durante le sedute consiliari in caso di
assenza anche del Vice Sindaco presiede l'Assessore Anziano di età fra
i presenti.
Art. 17 Convalida dei Consiglieri
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data della proclamazione degli eletti, e
deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso
di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva
il Prefetto. Durante la prima adunanza il Consiglio provvede alla
convalida dei Consiglieri eletti.
Art. 18 Convocazione del Consiglio
Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, a mezzo di avvisi
scritti da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il
ricevimento a domicilio di ogni singolo consigliere, almeno 5 giorni
interi prima di quello fissato per la riunione.
Per motivi d'urgenza che devono essere indicati nell'avviso di
convocazione, il Sindaco può convocare il Consiglio con un preavviso
minore di quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a 24
ore
Art. 18 bis Seconda convocazione del Consiglio Comunale
La seduta di seconda convocazione è quella successiva, in giorno
diverso, ad un'altra andata deserta per mancanza del numero legale o che
regolarmente iniziata con il numero legale dei presenti, sia stata
interrotta durante lo svolgimento perché venuto meno il quorum
stabilito dall'art. 21 per la validità delle riunioni. Il giorno e
l'ora della seconda convocazione dev'essere contenuto nell'avviso di
convocazione
Art. 19 I Consiglieri
I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
imperativo e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi hanno
diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché
di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo,
alle riunioni del Consiglio.
Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed
ottenere le informazioni sull'attività del Comune, sugli enti ed
aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò
necessari secondo le norme del regolamento.
Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle
Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi
spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo del
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal registro di
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
Art. 19 bis Decadenza dei Consiglieri
Il Consiglio dopo 3 assenze consecutive ed ingiustificate da parte di
un Consigliere ne dichiara la decadenza entro 20 gg., fatta salva la
garanzia del diritto di ciascun consigliere ad addurre le proprie
giustificazioni.
Art. 20 Elezione di rappresentanti
Entro venticinque giorni dalla riunione di insediamento, il Consiglio
Comunale si riunisce per deliberare gli indirizzi per le nomine e
designazioni di competenza del Sindaco e di quelle attribuite dalle
leggi alla competenza dello stesso Consiglio.
Tali indirizzi dovranno riferirsi a criteri generali di affidabilità
dei rappresentanti comunali.
In relazione agli interessi del Comune e in relazione a incarichi di
particolare significato gli indirizzi di cui al comma precedente
dovranno inoltre riferirsi a requisiti di competenza ed esperienza.
Nel medesimo atto, dovranno essere specificate le causali per la revoca
degli incarichi.
Art. 21 Funzionamento del Consiglio Comunale
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione della
trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti o valutazioni su
persone, nel qual caso è stabilita la seduta segreta.
Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la
presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune in seconda
convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco. Gli astenuti presenti in aula
sono utili al mantenimento del quorum.
Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non
disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti le
decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le nomine di competenza dell'ente è sufficiente la maggioranza dei
votanti; quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono
nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A
parità di voti viene eletto l'anziano d'età.
Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dei pareri
previsti dalla legge, deve essere depositata nei modi previsti dal
regolamento, 48 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano
prenderne visione.
I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti
a cura del segretario che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la
riunione. Nell'ambito della funzione verbalizzante il Segretario può
avvalersi della collaborazione di un dipendente dell'ente.
Art. 22 Potere regolamentare del Consiglio Comunale
Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito Regolamento da
approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle
relative modifiche.
Art. 23 I Gruppi Consiliari
I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del
regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento
ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
I Gruppi sono quelli scaturiti dalle consultazioni elettorali sulla base
della lista di appartenenza.
Un Gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che
rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
Art. 24 Le Commissioni Consiliari
Il Consiglio Comunale può istituire proprie Commissioni che possono
essere: permanenti, speciali e di indagine e ne indica i poteri, la
durata e la composizione. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione,
ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal
regolamento Consiliare.
Le Commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un
rappresentante delle minoranze
Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione
alle riunioni delle commissioni consiliari, in misura pari a quella
prevista per le sedute consiliari.
CAPO II IL SINDACO
Art. 25 Elezione
Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e
diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge 25.3.1993 n. 81 e
successive modifiche ed è membro del proprio Consiglio.
Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è,
allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla
medesima carica. Detta disposizione si applica ai mandati amministrativi
successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore
della legge 25.3.1993 n. 81.
Art. 26 Competenze
1. Il Sindaco per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi
di un ufficio posto alle sue dirette dipendenze, come specificato nel
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Nella sua qualità di organo responsabile della Amministrazione
esercita le seguenti funzioni:
a) Nomina il Vicesindaco e gli Assessori. Può revocarli dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
b) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
Può revocarlo, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, con
provvedimento motivato previa deliberazione della Giunta;
c)Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico
d) Nomina e revoca, nelle stesse forme di cui al punto c), gli
Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni;
e) Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90, nonché dallo
Statuto e dai Regolamenti;
f) Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
le funzioni direttive previste dall'art. 51 c.3, L.142/90 e successive
modificazioni.
g) Può nominare un dipendente di 8^ Q.F., e comunque non inferiore alla
7^Q.F., quale datore di lavoro. Il Comune stabilirà una apposita posta
in bilancio affinchè il datore di lavoro nominato abbia le risorse
finanziarie a disposizione per l'espletamento delle funzioni attribuite.
h) Può delegare gli Assessori, con proprio decreto da comunicare al
Consiglio, le incombenze di direzione politico- amministrativa previste
negli indirizzi generali di governo e nello Statuto;
i) Adotta decreti ed emana ordinanze nel caso che i provvedimenti
abbiano un carattere precettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni
di sovraintendenza, indirizzo e controllo;
j)Fissa l'ordine del giorno del Consiglio della Giunta Comunale e ne
firma, congiuntamente al Segretario Comunale, le deliberazioni;
k)Assicura il carattere unitario della direzione
politico-amministrativa del Comune, raccordandosi al Consiglio,
coordinando l'attività dei singoli Assessori;
l) Esercita, anche attraverso la delega, la rappresentanza
istituzionale del Comune in tutte le sedi politico-amministrative;
m) Rappresenta il Comune nella stipulazione di accordi e convenzioni con
altri Enti;
n) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Tali orari possono essere dal Sindaco, con i provvedimenti stabiliti
dalla legge, modificati in casi di emergenza, connessi con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza
o) Svolge attività propulsiva, anche nei confronti dei funzionari,
circa gli obiettivi per la realizzazione dei programmi e dei progetti
dell'Ente;
p) Acquisisce atti, documenti ed informazioni, presso gli uffici, al
fine di controllare lo stato e le modalità di esecuzione dei programmi
e dei progetti dell'Ente;
q) Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei
servizi e degli uffici.
Art. 27 Linee programmatiche di governo
Il Sindaco, entro 3 mesi dall'insediamento, presenta al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato.
Il documento contenente le linee programmatiche è previamente approvato
con delibera di Giunta.
Il Consiglio verifica a cadenza annuale, in occasione della
presentazione del bilancio consuntivo, l'attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori e qualora
rilevi una difformità può richiedere la motivazione e l'eventuale
adeguamento
CAPO III LA GIUNTA
Art. 28 Composizione, nomina e funzionamento
La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che individua al suo
interno il Vice Sindaco, scelto tra gli Assessori, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi
generali di governo. Possono essere nominati Assessori anche cittadini
non Consiglieri nel numero massimo di uno, purché in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Non vi è incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di
consigliere; pertanto se un Assessore-Consigliere nel corso del mandato
decida di dimettersi dalla carica di Consigliere, conserva la titolarità
delle funzioni di Assessore e al suo posto in Consiglio subentra il
primo dei non eletti della medesima lista.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vengono convocate dal Sindaco
che ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno e ne dirige
l'attività assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti di cui all'art.
53 della Legge 142/90, non impediscono l'adozione di deliberazioni,
purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la
Giunta, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario comunale che redige
il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle
deliberazioni adottate, nonché delle proposte da sottoporre alla
competenza del Consiglio Comunale, nonché, a richiesta di ciascun
componente la Giunta, delle annotazioni sui punti principali della
discussione.
Art. 29 Competenze della Giunta.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella direzione
politico-amministrativa dell'Ente, attraverso l'elaborazione di
obiettivi e strategie per la realizzazione dei programmi. Riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla
legge o dallo Statuto, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale
e ai funzionari. In particolare:
1. Approva i progetti esecutivi di opere pubbliche comprese in programmi
già approvati e finanziati dal Consiglio;
2. Approva i piani annuali per l'occupazione nel rispetto dei programmi
triennali allegati al Bilancio di previsione;
3. Approva gli accordi con i Soggetti pubblici e privati e le
convenzioni che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
4. Approva i bilanci delle Istituzioni;
5. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel
rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
6. Approva il P.E.G. che individua obiettivi, priorità, piani e
direttive generali, nonché attribuisce risorse per il raggiungimento
degli obiettivi programmati.
Art. 30 Assessori
La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 ed un
massimo di 6 assessori.
Esercitano i compiti di direzione politico-amministrativa loro affidati
dal Sindaco con il quale collaborano per la definizione e attuazione dei
programmi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
Partecipano senza diritto di voto alla sedute del Consiglio Comunale se
non sono consiglieri.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono di uffici posti
alle loro dirette dipendenze, secondo le modalità previste nel
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
TITOLO III ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI
CAPO I DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
Art. 31 L'organizzazione generale
L'organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi Comunali è
stabilita con apposito regolamento.
Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Art. 32 Il Segretario e i Responsabili di Settore
L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in una
segreteria retta dal Segretario dell'Ente, ed in settori funzionali,
diretti dai responsabili di massimo livello. Il Segretario dipende
funzionalmente dal Sindaco dal quale viene nominato, scegliendolo tra
gli iscritti all'albo.
Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, assiste gli Organi
di Governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
coordina l'attività propositiva e gestionale dei settori e assicura
l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'Ente. Ai
Responsabili dei settori funzionali dell'Ente compete la gestione
amministrativa dei Servizi, cui sono preposti, secondo gli indirizzi
della Giunta; essi svolgono le funzioni ad essi demandate dalla legge e
dal Regolamento e, in conformità con le disposizioni emanate dalla
Segreteria, dalla Giunta e dal Sindaco, provvedono all'organizzazione e
dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e ne sono
responsabili. Il Segretario presiede le Commissioni di Concorso previste
per l'assunzione a qualsiasi titolo del personale dell'Ente. Su
designazione del Sindaco il Segretario provvede alla stipulazione dei
contratti, per gli atti cui non prenda parte in funzione di ufficiale
rogante. Il Segretario ed i Responsabili dei Servizi rispondono
funzionalmente al Sindaco del buon andamento degli Uffici in relazione
al perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
Art. 32 bis Direttore Generale
Il Comune può procedere ad una convenzione con altri Comuni per la
nomina del Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art.
51-bis della L.142/90, a condizione che i Comuni riuniti raggiungano il
numero di almeno 15.000 abitanti.
Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente
le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal
Sindaco, con proprio atto, al Segretario Comunale.
CAPO II IL PERSONALE
Art. 33 La Dotazione Organica
La Dotazione Organica Generale ed il Regolamento degli uffici e dei
servizi definiscono le funzioni, i livelli professionali e di
responsabilità organizzativa del personale dell'Ente in conformità ai
principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e sentite le Organizzazioni
Sindacali.
Il Personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed è
assunto conformemente a quanto previsto dalla norma vigente e dal
regolamento di organizzazione. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali.
Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento
prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli
settori di attività dell'ente in rapporto alle necessità dei servizi
riconosciute dalla Giunta, in ragione degli obiettivi del documento
programmatico, sentiti il Segretario e le Organizzazioni Sindacali.
Il Regolamento indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito
l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi
a favore degli elementi meritevoli, di intesa con le OO.SS., nel
rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.
L'Ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e
la riqualificazione del personale dipendente.
Il Personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione
professionale a termine viene assunto dalla giunta con le modalità e
nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
Art. 33 bis Ufficio Legale
Con convenzione con altri comuni può essere istituito un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso del comune.
ART. 33 ter Incarichi a personale esterno
Il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali, nei limiti
stabiliti dalle norme vigenti, mediante contratti a tempo determinato,
per un periodo non inferiore a 6 mesi e nel limite del proprio mandato
Art. 34 I Responsabili del Procedimento amministrativo
(ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13 DEL 28.3.2000)
Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti
amministrativi ed individua i dipendenti responsabili, ad ogni livello
funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di
partecipazione dei cittadini.
TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 35 Consulte comunali
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
all'Amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero
delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e
di funzionamento.
Le consulte sono presiedute da Membri della Giunta e sono formate da
rappresentanti del Consiglio Comunale e da Rappresentanti delle
Associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito
Albo Comunale, previsto nel predetto Regolamento, o da singoli cittadini
che ne facciano richiesta.
Art. 36 Poteri delle Consulte Comunali
Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su
atti comunali;
b) esprimere proposte agli Organi Comunali per l'adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni
comunali;
d) chiedere che Impiegati Comunali vengano invitati alle sedute per
l'esposizione di particolari problematiche.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle
materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali
la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
Art. 37 Libere forme associative
Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa,
con la possibilità di concorrere alla gestione dei servizi comunali a
domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti
sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. Gli utenti
dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione,
secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli
Organi rappresentativi ed i mezzi. I Comitati di gestione riferiscono
annualmente della loro attività, con una relazione che è invitata al
Consiglio Comunale.
Art. 38 Consultazioni
Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le Associazioni dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione
e le altre formazioni economiche e sociali. Il regolamento stabilisce le
modalità ed i termini della consultazione.
Art. 39 Diritto di petizione
I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 38 comma 1,
possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere
provvedimenti o esporre comuni necessità.
La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione ed
ammissibilità delle petizioni.
Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di
esercizio del diritto di petizione.
Art. 40 Interrogazioni
Le Organizzazioni di cui al precedente art. 38 comma 1, possono
rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a
seconda delle loro competenze. La risposta è data per iscritto, con le
modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 41 Diritto d'iniziativa
L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e
dei provvedimenti Amministrativi di interesse generale si esercita
mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte,
rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno cento elettori.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti
materie:
a) Tributi e bilancio;
b) Espropriazione per pubblica utilità;
c) Designazioni e nomine.
Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e
l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Art. 42 Procedura per l'approvazione della proposta
La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa
popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità
formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio
Comunale, entro il termine di 60 giorni. Il Consiglio è tenuto a
prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla
presentazione della relazione della Commissione. Ove il Consiglio non vi
provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun
Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale,
entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta
di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
Comunale.
Art. 43 Referendum
E' ammesso Referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti
l'intera collettività Comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.
41, comma 3, del presente statuto.
Si fa luogo a Referendum:
a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati al Comune ;
b) Qualora vi sia richiesta da parte di un numero di elettori pari a un
decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente.
Il Regolamento degli istituti di partecipazione, disciplina l'istituto
del Referendum.
CAPO II Partecipazione al procedimento diritto di accesso e azioni popolare
Art. 44 Avvio di procedimento amministrativo
L'avvio di Procedimento Amministrativo deve essere comunicato ai
diretti interessati, a coloro che per Legge o Regolamento debbano
intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio
dall'emanazione dell'atto finale. Resta salva la facoltà di adottare
provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della
comunicazione di cui al comma precedente. Sono esclusi da tale
procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità
e di igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevedere ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli Atti Amministrativi a
carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 45 Comunicazione di avvio di procedimento
La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento,
contestualmente all'avvio dello stesso.
La comunicazione deve indicare:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto finale
dell'atto;
c) l'Ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità
per essere ascoltati;
d) l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari
di apertura al pubblico;
e) il diritto di presentare memorie scritte e documenti e i termini
entro i quali poterlo fare.
Gli Uffici ed i Responsabili dei singoli procedimenti sono individuati
dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
Art. 46 Diritto di intervento nel procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 47 Diritti degli interessati agli atti amministrativi
I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e
coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo
hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché attinenti al
procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve
tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione
dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile
del procedimento e dall'intervenuto.
Art. 48 Diritto di accesso
I cittadini singoli e associati hanno diritto di accedere agli atti
secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento approvato dal
Consiglio Comunale
TITOLO V CONTROLLI INTERNI
CAPO I DIFENSORE CIVICO
Art. 49 Istituzione, attribuzioni
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore
Civico.
Spetta al Difensore Civico tutelare, a richiesta di singoli cittadini,
ovvero di Enti, Pubblici o Privati, e di Associazioni il regolare
svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli
Enti ed Aziende Dipendenti.
Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a
quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento,
ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o
disorganizzazioni.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e
degli Enti ed Aziende Dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni
notizia connessa alla questione trattata.
Il Dipendente Comunale che impedisca o ritardi l'espletamento delle
funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari
previsti dalle norme vigenti.
Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue
funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto
all'Autorità Giudiziaria.
Art. 50 Nomina e durata in carica
Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al ,
tra gli iscritti ad apposito Albo la cui istituzione ed il funzionamento
verranno stabiliti dal Regolamento. Se dopo tre votazioni nessun
candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella
terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di
età. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere
riconfermato ma non consecutivamente.
Art. 51 Incompatibilità e decadenza
La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che
per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza Giuridico-Amministrativa.
Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, Consiglieri Regionali,Comuneli e Comunali, i membri
delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
c) i Ministri di Culto;
d) gli Amministratori ed i Dipendenti di Enti, istituti e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che
abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che
comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo io subordinato,
nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca
l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti ovvero parenti o affini fino al II grado, che siano
Amministratori, Segretario o Dipendenti del .
Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la
qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei
consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con
deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri
d'ufficio.
Art. 52 Mezzi
L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e
di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
Art. 53 Rapporti con il Consiglio
Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni
riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando
proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente
segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione
al Consiglio.
Art. 54 Indennità di funzione
Al Difensore Civico spetta l'indennità di carica pari a un terzo
dell'indennità di carica del Sindaco e le indennità di missione ed il
rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla
legislazione vigente.
CAPO II IL REVISORE DEI CONTI
Art. 55 Revisione economico-finanziaria
Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un
revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra
esperti iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi
dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi
che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del Conto Consuntivo.
Il Revisore può assistere alle riunioni della Giunta Municipale.
Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell'Ente.
Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
Il revisore ha il compito di eseguire trimestralmente verifiche
ordinarie di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e di quello
degli altri agenti contabili del Comune.
Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente
al Consiglio.
TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 56 Servizi pubblici
Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali
realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile
della propria comunità.
Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge,
privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti
territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni
comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
la cui determinazione è affidata a parametri definiti per Regolamento.
Art. 56 bis Forme di gestione dei servizi pubblici
Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di S.p.A. o di S.r.l. a prevalente capitale pubblico,
costituite o partecipate dal Comune.
Art. 57 Attribuzione del Consiglio in merito alla gestione dei servizi pubblici
Il Consiglio Comunale delibera:
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la concessione dei pubblici servizi;
- la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti , aziende ed istituzioni, validi tanto per le nomine
di competenza del Sindaco quanto per quelle attribuite dalle leggi alla
competenza dello stesso Consiglio
Art. 58 L'istituzione
Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23
della Legge 8.6.90, n. 142 si compone di cinque membri nominati con le
modalità di cui all'art. 57, comma 2, del presente Statuto. Esso dura
in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo
seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti
dell'ente con gli Organi Comunali.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è
nominato mediante selezione per titoli ed esami, con contratto a termine
di diritto privato.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi dell'istituzione e le
competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che
disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità
con le quali il esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di
controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei
servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 59 Vigilanza e controlli
Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui
ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei
loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai
Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni,
Aziende e Società a partecipazione comunale. La Giunta riferisce,
annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai
risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a
partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del negli Enti
citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura
dell'Esercizio Finanziario, una relazione illustrativa della situazione
economico-finanziaria dell'Ente, Società o Azienda, degli obiettivi
raggiunti.
Art. 60 Personale
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge
8.6.90, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono
regolati dalle Leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e
privata.
TITOLO VII FORME COLLABORATIVE
Art. 61 Principi generali
Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale
dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di
cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia
e la Regione.
Art. 62 Accordi di programma
Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei
momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti
dell'Amministrazione locale, Regionale e Centrale, favorisce la
realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione
di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione
integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo. A tal
fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti
dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi
sia la competenza primaria o prevalente del Comune.
Art. 63 Il Consorzio
Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il
carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano
di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la
partecipazione di più soggetti locali.
Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste
per le aziende.
La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte
del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello
Statuto nel quale è indicata la quota di partecipazione dell'Ente e di
una convenzione che deve disciplinare tra l'altro le modalità di
trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali e la
determinazione della quota di partecipazione.
Art. 64 Convenzioni
Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la
Provincia:
- per l'esercizio coordinato di funzioni;
- per l'esercizio coordinato di servizi determinati;
- per la costituzione di uffici comuni che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la
gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la
creazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione
stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 65 Statuto, modificazioni e abrogazione
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune. E'
ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 elettori per proporre
modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in
articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per
l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. Le modificazioni o
abrogazioni dei singoli articoli e l'abrogazione totale dello Statuto,
sono deliberate dal consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.La
proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve
essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto
in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione
di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio
Comunale, può essere rinnovata mediante sottoscrizione di almeno 300
elettori o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 66 Regolamenti
Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla Legge Generale sugli Enti
Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle
suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto
delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanata dai soggetti aventi una concorrente competenza
nelle materie stesse.
L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere
ed ai cittadini.
Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla
pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di
trenta giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta
esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 67 Adozione dei Regolamenti
Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri
Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di Contabilità
e quello per la Disciplina dei Contratti, sono deliberati entro un anno
dalla data di cui al comma 1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti
di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei
medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
statuto.
Art. 68 Entrata in vigore
Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni
consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per
essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
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